Dichiarazione Sostitutiva dell'atto Notorio

Data di pubblicazione:
20 Aprile 2022

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è una dichiarazione, resa e sottoscritta dall'interessato sotto la propria responsabilità, che sostituisce l'atto notorio riguardante alcuni fatti determinati e che viene utilizzata in casi in cui non è possibile utilizzare l'autocertificazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

  • Per dichiarare stati (es. essere proprietario di un immobile o erede di una certa persona), qualità personali (es. essere titolare di impresa, non essere soggetto all'imposta sui redditi) o fatti (es. avere subito danni a seguito di una calamità naturale, avere condonato un certo abuso edilizio) che siano a diretta conoscenza dell'interessato e che non sono ricompresi nell'elenco delle autocertificazioni.

  • Per atti di delega, ritiro o consegna di documenti tra organi della pubblica amministrazione, riscossione pensione o compensi economici.
  • Per dichiarazioni di impegno previste da bandi per la partecipazione di concorsi
  • Per attestare che la copia di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme all'originale.

Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza.

COSA NON SI PUÒ AUTODICHIARARE

Non si possono dichiarare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

  • Dichiarazioni future
  • Dichiarazioni d'impegno e di volontà
  • Accettazioni o rinunce d'incarico
  • Procure
  • Quietanze liberatorie
  • Scritture private e meri rapporti tra privati
  • Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile.

In tali casi, qualora sia richiesta l'autenticazione della firma in calce alle dichiarazioni sopra riportate, sarà necessario rivolgersi ad un notaio.

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

  • Per la redazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio è sufficiente compilare un modulo rispondente ai requisiti di legge e firmarlo di fronte all'impiegato addetto alla ricezione della pratica; in mancanza, la dichiarazione può essere consegnata o spedita allegando la fotocopia di un valido documento di identità.

  • Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
  • Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare; comunque, sono ammissibili anche dichiarazioni effettuate su altri prestampati, non esistendo di fatto modulistica "standard" .
  • In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

     

CHI PUÒ UTILIZZARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Possono utilizzare questa misura di semplificazione

  • Cittadini italiani
  • Cittadini dell'Unione Europea
  • Cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili in Italia da parte di soggetti pubblici

CHI ACCETTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

  • DEVONO accettare la dichiarazione sostitutiva le Pubbliche amministrazioni e le imprese esercenti pubblici servizi; l'impiegato che non accetta tale documento o invita a reperire la certificazione così sostituita presso altri Enti Pubblici, può essere denunciato per violazione dei doveri d'ufficio.

  • POSSONO accettare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio i privati (es. banche, aziende, assicurazioni, ecc.) che hanno il consenso dell'interessato al controllo dei dati presso l'Amministrazione che li detiene.

CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

La Pubblica Amministrazione che riceve una dichiarazione sostitutiva di atto notorio può effettuare controlli sul contenuto del documento. Qualora risultasse che il cittadino ha dichiarato il falso, ciò comporta la decadenza dai benefici ottenuti e la denuncia all'Autorità Giudiziaria per avere dichiarato il falso.

QUANDO E' RICHIESTA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA


L'autenticazione della firma in calce alla dichiarazione sostitutiva è prevista in caso di:

  1. Dichiarazione sostitutiva presentata a soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione o dal gestore di pubblico servizio
  2. Dichiarazione sostitutiva presentata alla Pubblica Amministrazione o al gestore di pubblico servizio ai fini della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

Si tratta di eccezioni alla regola generale che afferma che l'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva da produrre agli organi della P.A. o a gestori di pubblico servizio, è garantita con la firma digitale in caso di trasmissione telematica, oppure con l'invio di copia del documento di identità o con la sottoscrizione davanti al dipendente addetto alla ricezione.

COSTI DEL DOCUMENTO

  • Se la firma apposta in calce alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non deve essere autenticata, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è esente dal pagamento di bolli e diritti.

  • Se la firma apposta in calce alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere autenticata, l'autenticazione è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (€ 14,62).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

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Ultimo aggiornamento

Venerdi 07 Luglio 2023