Per il 2023 il periodo di imposta è dal 1 aprile al 31 ottobre.
Cos'è
L'imposta è posta a carico dei non residenti nel Comune di Moniga del Garda che pernottano nelle strutture ricettive di qualsiasi tipo.
NOTA BENE: In base alla Legge Regionale 1 Ottobre 2015 n. 27, "Politiche regionali in materia di turismo ed attrattività del territorio lombardo" dall'anno 2016 è assoggettato all'imposta di soggiorno qualunque tipo di struttura ricettiva, ivi comprese le case ed appartamenti per le vacanze gestite in forma non imprenditoriale anche occasionale.
Gli ospiti effettuano il pagamento dell'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Il gestore rilascia ricevuta e provvede al successivo versamento delle somme riscosse al Comune di Moniga del Garda.
I gestori delle attività ricettive, contestualmente all'inizio dell'attività, devono richiedere all'ufficio Ragioneria - Tributi le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.
Devono inoltre:
- informare i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno, allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune. I relativi strumenti di pubblicizzazione sono predisposti a cura e spese del Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- segnalare all'Amministrazione i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
I gestori della struttura ricettiva sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Moniga del Garda.
A chi si rivolge
L'imposta è posta a carico dei non residenti nel Comune di Moniga del Garda che pernottano nelle strutture ricettive di qualsiasi tipo.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) gli iscritti all’anagrafe della popolazione residente del comune di Moniga del Garda;
b) i minori fino al 15° anno compreso;
c) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Moniga del Garda;
d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Moniga del Garda, per un massimo di due persone per paziente;
e) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
f) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
g) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
h) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dal Comune di Moniga del Garda, dall’Amministrazione provinciale e regionale o per emergenze ambientali;
i) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
j) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
k) i soggiornanti nei rifugi montani/alpini;
L'esenzione di cui ai punti c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R, n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
Versamenti
Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno contestualmente all’incasso del corrispettivo del soggiorno e deve rilasciare la quietanza emettendo apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).