DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Per dichiarare stati (es. essere proprietario di un immobile o erede di una certa persona), qualità personali (es. essere titolare di impresa, non essere soggetto all'imposta sui redditi) o fatti (es. avere subito danni a seguito di una calamità naturale, avere condonato un certo abuso edilizio) che siano a diretta conoscenza dell'interessato e che non sono ricompresi nell'elenco delle autocertificazioni.
Per atti di delega, ritiro o consegna di documenti tra organi della pubblica amministrazione, riscossione pensione o compensi economici.
Per dichiarazioni di impegno previste da bandi per la partecipazione di concorsi
Per attestare che la copia di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme all'originale.
Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza.
COSA NON SI PUÒ AUTODICHIARARE
Non si possono dichiarare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
- Dichiarazioni future
- Dichiarazioni d'impegno e di volontà
- Accettazioni o rinunce d'incarico
- Procure
- Quietanze liberatorie
- Scritture private e meri rapporti tra privati
- Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile.
In tali casi, qualora sia richiesta l'autenticazione della firma in calce alle dichiarazioni sopra riportate, sarà necessario rivolgersi ad un notaio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445